1° fase = Valutazione preliminare sotto un profilo giuridico, della sussistenza di responsabilità e quindi se esiste la possibilità di richiedere un risarcimento;
2° fase = Individuazione e raccolta prove necessarie a confermare il verificarsi dell’ evento (per i casi più complessi anche tramite sopralluogo);
3° fase = inoltro della richiesta danni al responsabile civile e alla sua compagnia di assicurazioni;
4° fase = Valutazione delle eventuali lesioni e/o danni morali e psicologici al fine di poterle documentare e provare con opportune analisi e accertamenti medici;
5° fase = Consulenza Medico legale e Psichiatrica al fine di quantificare il danno biologico e la sofferenza morale;
6° fase = Consulenza peritale per la stima dei danni ad attrezzature, fabbricati, merci;
7° fase = Consulenza legale penale al fine di sporgere denuncia-querela nei confronti del responsabile;
8° fase = Trattazione e mediazione con la compagnia assicurativa o con il diretto responsabile del danno, al fine di tentare una bonaria definizione stragiudiziale;
9° fase = Consulenza legale civile per intraprendere le vie giudiziarie qualora non sia stato possibile trovare un accordo extragiudiziale;
Il nostro compenso
Per le informazioni iniziali e la valutazione preliminare sulla fattibilità di ottenere un risarcimento non verrà richiesto nessun compenso. Per tutto il resto dell’attività stragiudiziale svolta il compenso sarà a carico della compagnia di assicurazione e non graverà sul cliente danneggiato (vedere Onorari e Tariffe).
Anticipo spese e servizi correlati
- acquisizione rilievi presso gli organi di polizia intervenuti sul luogo del sinistro
- anticipo spese mediche (analisi mediche, visite, radiodiagnostica, cure, terapie, perizie medico legali etc. anche presso strutture convenzionate).
- consulenza di periti industriali per la stima del danno a veicoli – motocicli
- consulenza di periti industriali per la stima del danno ad abitazioni, fabbricati, attrezzature, merci ecc.
- consulenza medico legale e psicologica
Alcuni tipi di danno causati per responsabilità di terzi
·Insidia stradale
L’omessa o la cattiva manutenzione delle strade può causare danni alla circolazione stradale sia dei veicoli a motore ma anche dei pedoni – insidie occulte ed imprevedibili presenti sulla sede stradale o su marciapiedi come:
– Buche – avvallamenti – tombini sporgenze – dissestamenti della sede viari
– presenza di sostanze viscide o di oggetti sulla carreggiata
– mancanza o difetto di segnaletica
·Danno causato da cose in custodia
Le insidie presenti all’ interno di strutture o luoghi pubblici o privati (come ad es. supermercati, uffici, esercizi commerciali, scuole o condomini) possono essere rappresentate da:
– Pavimenti bagnati e/o scivolosi
– Piccoli oggetti lasciati incustoditi sulle superfici calpestabili
– Gradini pericolanti o scivolosi– Incuria – carente manutenzione di edifici, di alberi o altri beni mobili e immobili
·Infortunio subito da minore in ambito scolastico
Per giurisprudenza prevalente, la responsabilità degli insegnanti e/o degli educatori è una responsabilità per fatto proprio, e cioè diretta, derivante dal non avere, con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso ed è fondata sul concetto di culpa in vigilando. Pertanto l’ insegnante o l’ educatore che non abbia, secondo le regole della normale e comune diligenza, impedito il verificarsi dell’ evento dannoso sarà tenuto a risarcire il danno.
·Danno cagionato da animale domestico
Per i danni cagionati dall’animale (morso – intralcio – aggressione) al terzo, il proprietario ne risponde in ogni caso e in toto, a meno che non dia la prova del caso fortuito ossia di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell’imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità
·Danno cagionato da incendio
Per incendio si intende un fuoco distruttore che tende a diffondersi e che non è agevole estinguere. Tale evento genera responsabilità sia in sede penale che in sede civile. Il proprietario, o il conduttore considerato custode ai sensi dell’ art. 2051 del c.c., del bene sono responsabili e hanno l’obbligo di vigilare, in modo tale da impedire che lo stesso non produca danni a terzi. Grava su gli stessi la presunzione iuris ed de iure di colpa al fine del risarcimento dei danni.
·La responsabilità professionale dell’ artigiano nello svolgimento della propria attività lavorativa
Gli artigiani (falegnami – muratori – imbianchini – idraulici – elettricisti ecc.) durante lo svolgimento delle proprie prestazioni lavorative possono causare danni alle cose in lavorazione e/o ai luoghi dove esse si trovano generando così una responsabilità professionale risarcibile.
·Danno da mobbing
Trattasi di condotta reiterata e oppressiva, posta in essere, da uno o più soggetti diversi, per danneggiare in modo sistematico un lavoratore nel suo ambiente di lavoro. Caratteristiche questo comportamento: a) la protrazione nel tempo; quindi la frequenza e la regolarità di una condotta persecutoria per un tempo più o meno lungo (all’incirca 6 mesi); b) la volontà diretta alla persecuzione od all’ emarginazione del dipendente; c) la conseguente lesione, attuata sul piano professionale o sessuale o morale o psicologioco o fisico.. Il mobbing costituisce titolo per il risarcimento patito dal lavoratore in conseguenza di condotte e atteggiamenti persecutori del datore di lavoro o di altri dipendenti ai sensi dell’art. 2087 c.c. e azionando il diritto alla salute (art. 32 della Costituzione) nonché il diritto alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana nell’esplicazione dell’iniziativa economica (art. 41 Cost.).
·Danno da stolking e comportamenti molesti
La legge 23.04.2009 n.38 ha inserito nel nostro ordinamento il reato di atti persecutori, il cosiddetto stalking inserendo nel codice penale l’art. 612-bis. La norma punisce il comportamento di chi con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato d’ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le propria abitudini di vita. Da tale reato sorge il diritto per la vittima degli atti persecutori al risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e morale).
Per maggiori informazioni e assistenza contattaci anche attraverso l’apposito form del sito.