Infortuni sul lavoro

La complessa gestione e la giusta quantificazione sia degli indennizzi I.N.A.I.L. che dei risarcimenti in sede di responsabilità civile richiedono l’assistenza di un professionista con specifica preparazione. Il nostro Centro è specificatamente organizzato e altamente preparato in materia con consulenti certificati ed avvocati esperti in materia di risarcimento danni (www.studiolegalepierni.com) al fine di ottenere anche in via extra giudiziale la corresponsione del giusto ristoro del danno subito.

 

Come operiamo

1° fase = Valutazione preliminare sotto un profilo giuridico, per accertare la possibilità di richiedere un risarcimento;
2° fase = Valutazione preliminare sotto un profilo medico legale, della documentazione medica per un primo accertamento;
3° fase = inoltro della richiesta danni al responsabile civile e ove necessaria contestuale azione penale;
4° fase = Valutazione definitiva, con visita medico legale, atta a quantificare il danno subito;
5° fase = ricorso amministrativo nel caso in cui l’ I.N.A.I.L. rifiuti di corrispondere le prestazioni o le corrisponda in misura non adeguata;
6° fase = ove il ricorso amministrativo non si stato sufficiente a portare i risultati prefissati i nostri legali specializzati in materia agiranno in sede giudiziaria.

 

Il nostro compenso

Per le informazioni iniziali e la valutazione preliminare sulla fattibilità di ottenere un risarcimento non verrà richiesto nessun compenso (vedere Onorari e Tariffe).  

 

Tipologie di risarcimento

Le conseguenze dannose di un infortunio sul lavoro possono dar diritto a due tipologie di ristoro; una di natura previdenziale (da parte dell’ I.N.A.I.L.) e una di natura risarcitoria (nei confronti del responsabile civile) quando l’evento si sia verificato per responsabilità di terzi.

  1. A) Indennizzo Inail

La prestazione fornita dell’ I.N.A.I.L. ha luogo in caso di infortunio che abbia comportato:

  • a morte;
  • l’ inabilità permanente assoluta o parziale;
  • l’ inabilità temporanea assoluta, con l’ astensione dal lavoro per più di tre giorni.

E prevede:

  • un’ indennità giornaliera per l’ inabilità temporanea nella misura del 60% della retribuzione giornaliera dal quarto giorno fino al novantesimo e nella misura del 75% dal novantunesimo fino alla guarigione;
  • se contemporaneo o successivo al 25 luglio 2000, l’assicurato avrà diritto all’indennizzo del danno biologico in capitale (se il grado di menomazione permanente residuato è compreso tra il 6% e il 15%) e/o ad una rendita per danno biologico (se il grado di menomazione permanente residuato è pari o superiore al 16%);
  • un assegno per l’ assistenza personale continuativa
  • una rendita ai superstiti e un assegno in caso di morte
  • le cure mediche e chirurgiche
  • la fornitura degli apparecchi di protesi
  1. B) Risarcimento dell’ infortunio sul lavoro per responsabilità di terzi.

In sede di responsabilità civile, non trattandosi di indennizzo ma di risarcimento, secondo quanto previsto dal codice civile, di un integrale risarcimento che comprenda tutte le voci di danno:

  • danno biologico (invalidità permanente e inabilità temporanea calcolati sulla base delle tabelle di risarcimento del Tribunale di Milano
  • danno morale
  • danno esistenziale
  • danni patrimoniali (spese mediche sostenute – assistenze legale – interessi e rivalutazione monetaria – diminuzione della capacità lavorativa – mancato guadagno – rendita vitalizia).

 

Per maggiori informazioni e assistenza contattaci anche attraverso l’apposito form del sito.